Argomento:
Norme varie (ingombro della carreggiata, circolazione su autostrade e strade extraurbane principali, trasporto di persone, pannelli sui veicoli, etc.)
17038
Per i complessi di veicoli con rimorchi fino a 3,5 tonnellate di massa, non vige l'obbligo di apporre nella parte posteriore i contrassegni indicanti i limiti massimi di velocità specifici loro imposti
Motivazione
Per i complessi di veicoli con rimorchi fino a 3,5 tonnellate di massa, vige l'obbligo di apporre nella parte posteriore i contrassegni indicanti i limiti massimi di velocità specifici loro imposti